STATUTO

Lo Statuto

 

Art. 1 Costituzione

1. E’ costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “Associazione Liberi dall’Asma, dalle Malattie Allergiche, Atopiche, Respiratorie e Rare – APS”, in forma abbreviata “ALAMA – APS” qui di seguito detta “Associazione”.

2. L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica e l’acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L’Associazione ha sede a Roma.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all’interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.

Art. 3 Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 lett. a), b), c), d), e), h), i), l), t) e w) del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi, in modo prevalente, delle prestazioni dei volontari associati:

– interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

– interventi e prestazioni sanitarie;

– prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

– interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

– ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

– organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. L’Associazione ha lo scopo di intervenire a sostegno e tutela dei pazienti affetti da asma, malattie respiratorie, allergiche, atopiche (come asma, rino-congiuntivite, anafilassi, dermatite atopica, orticaria, ecc.) e rare nonché delle loro famiglie, con programmi volti alla prevenzione della malattia, all’informazione, alla formazione e alla corretta gestione della stessa, anche attraverso l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio educative, formative, sportive, ludiche e culturali.

L’Associazione persegue tale scopo attraverso le attività di seguito elencate:

– Promuovere l’assistenza e svolgere attività di sostegno ai pazienti e ai loro familiari;

– Informare i pazienti e i loro familiari sui loro diritti;

– Favorire rapporti personali capaci di educare e formare i pazienti e i loro familiari alla gestione della malattia prestando particolare attenzione a situazioni di disagio soggettivo e sociale presenti sul territorio;

– Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla diffusione e sull’impatto sociale delle malattie atopiche, allergiche, respiratorie e rare;

– Promuovere azioni concrete per il mantenimento del riconoscimento dell’asma come malattia cronica e invalidante e per il riconoscimento delle malattie atopiche (quali anafilassi, dermatite atopica, orticaria, ecc.), allergiche, respiratorie e rare come malattie di rilevanza sociale;

– Esigere il riconoscimento della gratuità del trattamento degli esami diagnostici e di monitoraggio nonché dei presidi terapeutici e degli strumenti di ausilio necessari alla cura dei pazienti e alla gestione della malattia;

– Promuovere azioni concrete per la realizzazione sul territorio di strutture di diagnosi precoce, prevenzione, cura e sostegno per le persone affette dalle malattie sopra citate volte a garantire l’efficienza delle prestazioni, l’efficacia dei servizi, l’accesso alle terapie sulla base delle più recenti evidenze scientifiche, il sostegno psicologico e sociale;

– Promuovere interventi volti a garantire ambienti adeguati alle esigenze delle persone sopra citate grazie all’adozione di misure di prevenzione ambientale e comportamentale da attuare negli ambienti abitativi, di studio, di svago, sportivi e di lavoro;

– Promuovere l’informazione e la formazione sui fattori di rischio causa e aggravamento delle malattie sopra citate a tutela della salute respiratoria dei pazienti e della popolazione generale, con finalità di inclusione scolastica, sociale e lavorativa;

– Incoraggiare nelle scuole l’acquisizione delle informazioni necessarie a garantire la corretta accoglienza del bambino con le patologie sopra citate, che tenga conto delle specifiche esigenze individuali in funzione della gravità della malattia;

– Promuovere, favorire e attuare iniziative che garantiscano la presa in carico e la continuità assistenziale agli alunni/studenti affetti da patologia da parte di personale sanitario qualificato, esperto nella scelta appropriata e nella somministrazione tempestiva dei farmaci necessari a contrastare e gestire le crisi, durante tutto l’orario di frequenza scolastica;

– Favorire e promuovere l’attività sportiva per le persone con le patologie sopra citate ai fini del mantenimento del loro benessere psico-fisico e sociale;

– Aderire attivamente ad azioni di contrasto alle dipendenze, con particolare riferimento al fumo di tabacco e contro ogni tipo di inquinamento ambientale;

– Promuovere interventi, anche di tipo legislativo, per l’abbattimento delle barriere esistenti che limitano l’autonomia delle persone affette dalle patologie sopra citate, nell’accesso e nell’utilizzo degli ambienti in cui svolge la vita di relazione;

– Promuovere gli studi scientifici in materia, contribuendo alla divulgazione delle informazioni nella collettività;

– Sostenere e promuovere la ricerca scientifica, la formazione degli operatori nel campo specifico, l’istituzione di borse di studio, l’organizzazione di eventi formativi e congressuali anche attraverso la raccolta di fondi consentita dalla normativa vigente in materia;

– Collaborare con le strutture sanitarie al fine di diffondere la conoscenza delle necessità quotidiane delle persone affette dalle patologie sopra citate e delle loro famiglie per favorire la definizione dei percorsi di prevenzione, presa in carico e cura.

4. L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.

5. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione, formazione ed informazione del pubblico, dei propri soci e collaboratori sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, Regionali, Nazionali e Internazionali anche attraverso la stipula di appositi accordi, adesioni, protocolli d’intesa e/o convenzioni, ovvero con altri Enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri (tra questi “Federasma e Allergie Onlus – Federazione Italiana Pazienti”), in coerenza con i principi Istituzionali ed etici, nel rispetto della programmazione concordata tra le parti.

Art. 5 Associati

1. All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell’Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota associativa annualmente stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del presidente, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.

2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli Organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dall’Assemblea.

5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

– Decesso;

– Dimissioni: ogni associato può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.

– Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei(06) mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.

– Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione dello Statuto, degli eventuali regolamenti, delle delibere approvate dagli Organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o PEC all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta(30) giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici(15) giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta (30) giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell’Associazione

1. Gli organi dell’Associazione sono:

– l’Assemblea degli Associati;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente;

– l’Organo di controllo (eventuale).

2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati

1. L’Assemblea è il massimo Organo deliberante dell’Associazione.

2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale che siano iscritti da almeno tre (03) mesi nel libro degli associati.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo una (01) delega conferitagli da altro associato.

4. In particolare l’Assemblea ha il compito di:

a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;

b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;

c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;

d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone, ad ogni inizio di mandato, il numero e l’eventuale Organo di controllo;

e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

f) deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;

g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto;

h) ratificare in merito alle variazioni al regolamento dei rapporti con le Organizzazioni alle quali l’Associazione aderisce (tra questi “Federasma e Allergie Onlus – Federazione Italiana Pazienti”);

i) deliberare sull’approvazione degli importi delle quote associative annuali proposte dal Consiglio Direttivo;

j) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L’Assemblea ha inoltre il compito di:

k) deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;

l) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell’Assemblea degli Associati

1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 giugno, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici(15) giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro venti(20) giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta (anche via posta elettronica e/o PEC), da inviarsi almeno quindici(15) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare l’avvenuto recapito entro il predetto termine.

L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell’Assemblea

1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente di Assemblea.

2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

6. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo dell’Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta (anche via posta elettronica e/o PEC) da inviarsi almeno tre (03) giorni prima della data fissata per la riunione e, in via di urgenza almeno 24 ore prima. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi  tranne nei casi di nomine o riguardanti le persone. Non è previsto l’istituto della delega. Le deliberazioni dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

5. Il Consiglio Direttivo potrà svolgere le proprie riunioni anche in audio/videoconferenza. In tali casi nell’avviso di convocazione saranno indicati i luoghi audio/video collegati. Nel corso della riunione verrà garantito che il Presidente verifichi la regolarità della costituzione della riunione, accerti l’identità e la legittimazione dei presenti, regoli lo svolgimento della riunione e sia messo in condizione di constatare e proclamare i risultati della votazione. Sarà altresì garantito che il Segretario sia messo in condizione di seguire gli interventi dei partecipanti al fine di redigere il verbale della riunione e che i consiglieri intervenuti alla riunione siano messi in grado di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere. I ruoli di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperti da un’unica persona;

c) amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

e) redigere, qualora lo ritenga opportuno, appositi regolamenti interni che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovranno regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detti regolamenti dovranno essere sottoposti per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;

f) indire adunanze, convegni, ecc.;

g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;

h) deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;

i) decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;

j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;

k) proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento, non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3;

l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca;

m) istituire Comitati Scientifici, composti da esperti, con funzioni consultive;

n) valutare e gestire le opportunità di adesione con Enti/Organizzazioni e le relative modalità di interazione (tra queste “Federasma e Allergie Onlus – Federazione Italiana Pazienti ”);

o) assegnare specifici incarichi a propri membri per lo svolgimento di determinate iniziative in relazione con altri Enti o Istituzioni.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente in particolare:

a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli Enti e le Istituzioni.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e possono assolvere a incarichi e attività specifici a loro assegnate dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.

2. Al Segretario in particolare compete:

a) la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

a) tenere ed aggiornare i libri contabili;

b) predisporre il bilancio dell’Associazione.

Art. 17 Comitati Scientifici

1. Il Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi la necessità, può istituire Comitati Scientifici composti da un numero variabile di membri, scelti tra esperti che si siano distinti per la particolare attenzione dimostrata nei confronti delle problematiche dei pazienti affetti dalle patologie descritte e a sostegno delle iniziative dell’Associazione.

2. I Comitati Scientifici collaborano a sostegno delle attività e delle iniziative associative. La durata e l’eventuale incarico dei componenti dei Comitati Scientifici viene deliberato dal Consiglio Direttivo. L’incarico di membro del Comitato Scientifico è reso a titolo gratuito; i componenti di tali organismi non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione all’incarico, se preventivamente autorizzate.

3. I Comitati Scientifici sono organi consultivi, non hanno poteri di rappresentanza o di amministrazione e l’accettazione dell’incarico comporta la conoscenza e l’accettazione del presente Statuto.

Art. 18 Organo di Controllo

1. L’Organo di Controllo, monocratico, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell’Organo di Controllo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all’Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

2. L’Organo di Controllo:

– vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

– vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Il componente dell’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 19 Libri sociali

1. L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

– libro degli associati;

– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’Organo cui si riferiscono e conservati a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 20 Risorse economiche

1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

– quote associative e contributi degli associati;

– erogazioni liberali di associati e terzi;

– donazioni e lasciti testamentari;

– entrate derivanti da attività di raccolta fondi;

– contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;

– contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;

– rendite patrimoniali;

– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

– entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 Esercizio finanziario

1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Art. 22 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 23 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.